DECRETO 16 marzo 1998* |
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 76 del 1 aprile 1998 |
|
Il MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON il Ministro della Sanità, con il
Ministro dei Trasporti e della Navigazione e con il Ministro dell’Industria,
del Commercio e dell’Artigianato
Visto l’art. 3, comma 1 lettera c) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991;
Considerata la necessità di armonizzare le tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico,
tenendo conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture
di trasporto
Decreta:
Il presente decreto stabilisce le tecniche di rilevamento e di misurazione
dell’inquinamento da rumore, in attuazione dell’art. 3 comma 1 lettera
c) della Legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Per quanto non indicato nell’allegato "A" del presente Decreto di cui
costituisce parte integrante, si fa riferimento alle definizioni di cui alla
Legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Art. 2. Strumentazione di misura
Il sistema di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche
di cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Le misure di
livello equivalente dovranno essere effettuate direttamente con un fonometro
conforme alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Nel caso di
utilizzo di segnali registrati prima e dopo le misure deve essere registrato
anche un segnale di calibrazione. La catena di registrazione deve avere una
risposta in frequenza conforme a quella richiesta per la classe 1 della EN 60651/1994
e una dinamica adeguata al fenomeno in esame. L’uso del registratore deve
essere dichiarato nel rapporto di misura.
I filtri e i microfoni utilizzati per le misure devono essere conformi, rispettivamente,
alle norme EN 61260/19995 (IEC 1260) e EN 61094-1/1994, EN 61094-1/1994, EN
61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995. I calibratori devono essere
conformi alle norme CEI 29-4.
La strumentazione e/o la catena di misura, prima e dopo ogni ciclo di misura,
deve essere controllata con un calibratore di classe 1, secondo la norma IEC
942/1988. Le misure fonometriche eseguite sono valide se le calibrazioni effettuate
prima e dopo ogni ciclo di misura, differiscono al massimo di 0.5 dB. In caso
di utilizzo di un sistema di registrazione e di riproduzione, i segnali di calibrazione
devono essere registrati.
Gli strumenti ed i sistemi di misura devono essere provvisti di certificato
di taratura e controllati almeno ogni due anni per la verifica della conformità
alle specifiche tecniche. Il controllo periodico deve essere eseguito presso
laboratori accreditati da un servizio di taratura nazionale ai sensi della legge
11 agosto 1991, n. 273.
Per l’utilizzo di altri elementi a completamento della catena di misura
non previsti nelle norme di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, deve essere
assicurato il rispetto dei limiti di tolleranza della classe 1 sopra richiamata.
Art. 3. Modalità di misura del rumore
I criteri e le modalità di esecuzione delle misure sono indicati nell’allegato
B al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
I criteri e le modalità di misura del rumore stradale e ferroviario sono indicati
nell’allegato C al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
Le modalità di presentazione dei risultati delle misure sono riportati nell’allegato
D al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 16 marzo 1998
p. Il Ministro dell’Ambiente
CALZOLAIO
p. Il Ministro della Sanità
BETTONI BRANDANI
Il Ministro del Lavori Pubblici
COSTA
p. Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione
ALBERTINI
Il Ministro dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato
BERSANI
DEFINIZIONI
Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce
la causa del potenziale inquinamento acustico
Tempo a lungo termine (TL): rappresenta un insieme sufficientemente ampio di
TR all’interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata
di TL è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità
a lungo periodo.
Tempo di riferimento (TR): rappresenta il periodo della giornata all’interno
del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due
tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello
notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.
Tempo di osservazione (TO): è un periodo di tempo compreso in TR nel quale si
verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.
Tempo di misura (TM): all’interno di ciascun tempo di osservazione, si
individuano uno o più tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo
di osservazione, in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore
ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno
Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata "A": LAS, LAF, LAI:
esprimono i valori efficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora
ponderata "A" LpA secondo le costanti di tempo "slow", "fast", "impulse".
Livelli dei valori massimi di pressione sonora LASmax, LAFmax, LAImax: esprimono
i valori massimi della pressione sonora ponderata in curva "A" e costanti di
tempo "slow", "fast", "impulse".
Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A": valore del livello
di pressione sonora ponderata "A" di un suono costante che, nel corso di un
periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono
considerato, il cui livello varia in funzione del tempo
dove LAeq è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A"
considerato in un intervallo di tempo che inizia all’istante t1 e termina
all’istante t2; pA(t) è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata
"A" del segnale acustico in Pascal (Pa); p0 = 20 m Pa è la pressione sonora
di riferimento.
Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a lungo termine TL (LAeq,TL): il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a lungo termine (LAeq,TL) può essere riferito:
Essendo N i tempi di riferimento considerati.
Dove i è il singolo intervallo di 1 ora nell’ i-esimo TR.
E’ il livello che si confronta con i limiti di attenzione.
Livello sonoro di un singolo evento LAE, (SEL): è dato dalla formula
dove:
t2 – t1 è un intervallo di tempo sufficientemente lungo da comprendere
l’evento;
t0 è la durata di riferimento (1s)
Livello di rumore ambientale (LA): è il livello continuo equivalente di pressione
sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un
dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito
dall’insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche
sorgenti disturbanti, con l’esclusione degli eventi sonori singolarmente
identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona.
E’ il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:
1) nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM
2) nel caso di limiti assoluti è riferito a TR
Livello di rumore residuo (LR): è il livello continuo equivalente di pressione
sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente
disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la
misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.
Livello differenziale di rumore (LD): differenza tra livello di rumore ambientale
(LA) e quello di rumore residuo (LR):
Livello di emissione: è il livello continuo equivalente di pressione sonora
ponderato "A", dovuto alla sorgente specifica. E’ il livello che si confronta
con i limiti di emissione.
Fattore correttivo (Ki): è la correzione in dB(A) introdotta per tener conto
della presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza
il cui valore è di seguito indicato:
per la presenza di componenti impulsive KI = 3 dB
per la presenza di componenti tonali KT = 3 dB
per la presenza di componenti in bassa frequenza KB = 3 dB
I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.
Presenza di rumore a tempo parziale: esclusivamente durante il tempo di riferimento
relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore
a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale
non superiore ad un’ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1 h
il valore del rumore ambientale, misurato in Leq(A) deve essere diminuito di
3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il Leq(A) deve essere diminuito di
5 dB(A).
Livello di rumore corretto (LC): è definito dalla relazione
NORME TECNICHE PER L'ESCUZIONE DELLE MISURE
1. Generalità
Prima dell’inizio delle misure è indispensabile acquisire tutte le informazioni
che possono condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle variazioni
sia dell’emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione.
Devono essere rilevati tutti i dati che conducono ad una descrizione delle sorgenti
che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate dall’indagine.
Se individuabili, occorre indicare le maggiori sorgenti, la variabilità della
loro emissione sonora, la presenza di componenti tonali e/o impulsive e/o di
bassa frequenza.
2. La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata
"A" nel periodo di riferimento (LAeq,TR)
può essere eseguita:
Il valore di LAeq,TR viene ottenuto misurando il rumore ambientale durante l’intero periodo di riferimento, con l’esclusione eventuale degli intervalli in cui si verificano condizioni anomale non rappresentative dell’area in esame;
Il valore LAeq,TR viene calcolato come media dei valori del livello continuo
equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo agli interventi del tempo
di osservazione (T0)i. Il valore di LAeq,TR è dato dalla relazione:
3. La metodologia di misura rileva valori di (LAeq,TR) rappresentativi del
rumore ambientale nel periodo di riferimento, della zona in esame, della tipologia
della sorgente e della propagazione dell’emissione sonora. La misura deve
essere arrotondata a 0,5 dB.
4. Il microfono da campo libero deve essere orientato verso la sorgente di
rumore; nel caso in cui la sorgente non sia localizzabile o siano presenti più
sorgenti deve essere usato un microfono per incidenza casuale. Il microfono
deve essere montato su apposito sostegno e collegato al fonometro con cavo di
lunghezza tale da consentire agli operatori di porsi alla distanza non inferiore
a 3 m dal microfono stesso.
5. Misure all’interno di ambienti abitativi:
Il microfono della catena fonometrica deve essere posizionato a 1,5 m dal pavimento
e ad almeno 1 m da superfici riflettenti. Il rilevamento in ambiente abitativo
deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse, al fine di individuare
la situazione più gravosa. Nella misura a finestre aperte il microfono deve
essere posizionato a 1 m dalla finestra; in presenza di onde stazionarie il
microfono deve essere posto in corrispondenza del massimo di pressione sonora
più vicino alla posizione indicata precedentemente. Nella misura a finestre
chiuse, il microfono deve essere posto nel punto in cui si rileva il maggior
livello della pressione acustica.
6. Misure in esterno
Nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale, il microfono deve
essere collocato a 1 m dalla facciata stessa. Nel caso di edifici con distacco
dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono deve essere collocato nell’interno
dello spazio fruibile da persone o comunità e, comunque, a non meno di 1 m dalla
facciata dell’edificio. L’altezza del microfono sia per misure in
aree edificate che per misure in altri siti, deve essere scelta in accordo con
la reale o ipotizzata posizione del ricettore.
7. Le misurazioni devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche,
di nebbia e/o neve; la velocità del vento deve essere non superiore a 5 m/s.
Il microfono deve essere comunque munito di cuffia antivento. La catena di misura
deve essere compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui
si effettuano le misurazioni e comunque in accordo con le norme CEI 29-10 ed
EN 60804/1994.
8. Rilevamento strumentale dell’impulsività dell’evento
Ai fini del riconoscimento dell’impulsività di un evento, devono essere
eseguiti I rilevamenti dei livelli LAImax e LASmax per un tempo di misura adeguato.
Detti rilevamenti possono essere contemporanei al verificarsi dell’evento
oppure essere svolti successivamente sulla registrazione magnetica dell’evento.
9. Riconoscimento dell’evento sonoro impulsivo:
Il rumore è considerato avente componenti impulsive quando sono verificate le
condizioni seguenti:
- l’evento è ripetitivo;
- la differenza tra LAImax ed LASmax è superiore a 6 dB;
- la durata dell’evento a -10 dB dal valore LAFmax è inferiore a 1 s.
L’evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica
almeno 10 volte nell’arco di un’ora nel periodo diurno ed almeno
2 volte nell’arco di un’ora nel periodo notturno.
La ripetitività deve essere dimostrata mediante registrazione grafica del livello
LAF effettuata durante il tempo di misura TM.
L’accertata presenza di componenti impulsive nel rumore implica che il
valore di LAeq,TR viene incrementato di un fattore correttivo KI così come definito
al punto 15 dell’allegato A.
10. Riconoscimento di componenti tonali di rumore
Al fine di individuare la presenza di Componenti Tonali (CT) nel rumore, si
effettua un’analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di ottava.
Si considerano esclusivamente le CT aventi carattere stazionario nel tempo ed
in frequenza. Se si utilizzano filtri sequenziali si determina il minimo di
ciascuna banda con costante di tempo Fast. Se si utilizzano filtri paralleli,
il livello dello spettro stazionario è evidenziato dal livello minimo in ciascuna
banda. Per evidenziare CT che si trovano alla frequenza di incrocio di due filtri
ad 1/3 di ottava, possono essere usati filtri con maggiore potere selettivo
o frequenze di incrocio alternative.
L’analisi deve essere svolta nell’intervallo di frequenza compreso
tra 20 Hz e 20 kHz.
Si è in presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera I livelli
minimi delle bande adiacenti per almeno 5 dB. Si applica il fattore di correzione
KT come definito al punto 15 dell’allegato A, soltanto se la CT tocca
una isofonica eguale o superiore a quella più elevata raggiunta dalle altre
componenti dello spettro.
La normativa tecnica di riferimento è la ISO 266:1987.
11. Presenza di componenti spettrali in bassa frequenza
Se l’analisi in frequenza svolta con le modalità di cui al punto precedente,
rivela la presenza di CT tali da consentire l’applicazione del fattore
correttivo KT nell’intervallo di frequenze compreso fra 20 Hz e 200 Hz,
si applica anche la correzione KB così come definita al punto 15 dell’allegato
A, esclusivamente nel tempo di riferimento notturno.
METODOLOGIA DI MISURA DEL RUMORE FERROVIARIO
Le misure devono essere eseguite in condizioni di normale circolazione del
traffico ferroviario e nelle condizioni meteorologiche di cui al punto 7 dell’allegato
B. Il microfono, dotato di una cuffia antivento ed orientato verso la sorgente
di rumore, deve essere posto ad una distanza di 1 m dalle facciate di edifici
esposti ai livelli sonori più elevati e ad una quota da terra pari a 4 m. Il
misuratore di livello sonoro deve essere predisposto per l’acquisizione
dei livelli di pressione sonora con costante di tempo "Fast" e consentire la
determinazione dell’orario di inizio, del valore del livello di esposizione
sonora LAE e del profilo temporale LAF(t) dei singoli transiti dei convogli.
Per una corretta determinazione dei livelli di esposizione, occorre che i valori
di LAFmax siano almeno 10 dB(A) superiori al livello sonoro residuo.
Il tempo di misura TM deve essere non inferiore a 24 h.
La determinazione dei valori LAeq,TR deve essere effettuata in base alla relazione
seguente
dove:
TR è il periodo di riferimento diurno o notturno;
n è il numero di transiti avvenuti nel periodo TR;
k = 47,6 dB(A) nel periodo diurno (06:22) e k = 44,6 dB(A) nel periodo notturno
(22-06).
Sulla base dell’orario in cui si è verificato l’evento e dall’esame
dei profili temporali devono essere individuati gli eventi sonori non attribuibili
al transito dei treni oppure caratterizzati da fenomeni accidentali.
I valori di LAE corrispondenti a transiti di convogli ferroviari invalidati
da eventi eccezionali devono essere sostituiti dal valore medio aritmetico di
LAE calcolato su tutti i restanti transiti.
Ai fini della validità del valore di LAeq,TR il numero di transiti di convogli
ferroviari invalidati da altri fenomeni rumorosi, non deve superare il 10% del
numero di transiti n.
Qualora il rumore residuo non consenta la corretta determinazione dei valori
di LAE nel punto di misurazione, ovvero se il numero di transiti invalidati
è superiore al 10% del numero totale n, si deve applicare una metodologia basata
sulla misurazione in un punto di riferimento PR posto in prossimità dell’infrastruttura
ferroviaria e in condizioni di campo sonoro libero.
Nel punto PR le misurazioni devono avvenire su un tempo TM non inferiore a 24
h ed I valori di LAE misurati in PR devono essere correlati ai corrispondenti
valori misurati nel punto di ricezione per almeno 10 transiti per ognuno dei
binari presenti.
Per ciascun binario sarà determinata la media aritmetica delle differenze dei
valori LAE misurati in PR e nel punto di ricezione.
Tale valore medio, per ottenere il corrispondente valore nel punto di ricezione,
deve essere sottratto al valore LAeq,TR determinato nel punto PR.
Il livello equivalente continuo complessivo nel punto di ricezione si determina
mediante la relazione
essendo m il numero dei binari.
METODOLOGIA DI MISURA DEL RUMORE STRADALE
Essendo il traffico stradale un fenomeno avente carattere di casualità o pseudocausalità,
il monitoraggio del rumore da esso prodotto deve essere eseguito per un tempo
di misura non inferiore ad una settimana.
In tale periodo deve essere rilevato il livello continuo equivalente ponderato
"A" per ogni ora su tutto l’arco delle 24 h: dai singoli dati di livello
continuo orario equivalente ponderato "A" ottenuti si calcola: per ogni giorno
della settimana I livelli equivalenti diurni e notturni;
I valori medi settimanali diurni e notturni.
Il microfono deve essere posto ad una distanza di 1 m dalle facciate di edifici
esposti ai livelli di rumore più elevati e la quota da terra del punto di misura
deve essere pari a 4 m.
In assenza di edifici il microfono deve essere posto in corrispondenza della
posizione occupata dai recettori sensibili.
I valori di cui al punto b) devono essere confrontati con I livelli massimi
di immissione stabiliti con il regolamento di esecuzione previsto dall’art.
11 della Legge 26 ottobre 1997 n. 447.
PRESENTAZIONE DEI RISULTATI
I risultati dei rilevamenti devono essere trascritti in un rapporto che contenga almeno i seguenti dati:
- data, luogo, ora del rilevamento e descrizione delle condizioni meteorologiche,
velocità e direzione del vento;
- tempo di riferimento, di osservazione e di misura;
- catena di misura completa, precisando la strumentazione impiegata e relativo
grado di precisione, e del certificato di verifica della taratura;
- i livelli di rumore rilevati;
- classe di destinazione d’uso alla quale appartiene il luogo di misura;
- le conclusioni;
- modello, tipo, dinamica e risposta in frequenza nel caso di utilizzo di un
sistema di registrazione o riproduzione;
- elenco nominativo degli osservatori che hanno presenziato alla misurazione;
- identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha eseguito le
misure.
![]() |
SEDE: Via Brioschi, 45 - 20141Milano (MI) Tel.e Fax +39 0289512742 info@depolzer.it |
|
|
||
*La
presente pubblicazione non
ha valore di testo ufficiale: |