D.M. 3 dicembre 1999* |
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale 10 dicembre 1999 n. 289 |
Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti |
Il Ministro dell'ambiente
di concerto con
Il ministro dei trasporti e della navigazione
Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro
sull'inquinamento acustico";
Visto l'articolo 4, commi 1, 2 e 3 del decreto del Ministro dell'ambiente di
concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, del 31 ottobre 1997,
recante "Metodologia di misura del rumore aeroportuale", che istituisce due
commissioni con il compito di predisporre criteri generali rispettivamente per
la definizione:
a) di procedure antirumore in tutte le attivitā aeroportuali come definite nell'articolo
3, comma 1, lettera m), punto 3), della legge 26 ottobre 1995, n. 447; b) delle
zone di rispetto per le attivitā aeroportuali e dei criteri per regolare l'attivitā
urbanistica nelle zone di rispetto; c) della classificazione degli aeroporti
in relazione al livello di inquinamento acustico e delle caratteristiche dei
sistemi di monitoraggio;
Visto l'articolo 6, comma 1, del citato decreto ministeriale del 31 ottobre
1997, che attribuisce alle commissioni previste dall'articolo 5 del medesimo
decreto ministeriale, la definizione in ambito locale, nell'intorno aeroportuale,
dei confini delle tre aree di rispetto, zona A, zona B e zona C, all'interno
delle quali vigono i limiti di rumorositā stabiliti nel comma 2 del predetto
articolo 6;
Visto l'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre
1997, n. 496, "Regolamento recante le norme per la riduzione dell'inquinamento
acustico prodotto da aeromobili civili";
Vista la regolamentazione ICAO (International Civil Aviation Organization),
annesso 6, in tema di procedure operative degli aeromobili a garanzia della
navigazione aerea;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 38-T del 30
marzo 1998, recante l'adozione delle normative europee per la gestione tecnica
operativa degli aeromobili da trasporto commerciale;
Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, con la quale sono posti limiti di edificabilitānegli
intorni aeroportuali;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei
trasporti e della navigazione 20 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana del 24 settembre 1999, con cui č stata tra l'altro
ricostituita la commissione di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto ministeriale
31 ottobre 1997;
Considerati gli esiti dei lavori della commissione sopra richiamata;
Considerato l'interesse primario della sicurezza della navigazione aerea;
Considerato che all'inquinamento acustico aeroportuale contribuiscono i vettori
ed i gestori nell'ambito dello svolgimento delle rispettive attivitā;
Decreta:
1. Ai fini del presente decreto si definisce:
a) aeromobile in volo: l'aeromobile dal momento della chiusura delle porte finalizzata
al decollo, al momento della riapertura delle stesse dopo l'atterraggio, nonché
un aeromobile in volo manovra sia in aria che a terra;
b) prova motore: ravviamento di un motore di spinta non associata con una partenza
pianificata.
Articolo 2
Criteri procedurali
1. Le procedure antirumore e le zone di rispetto per le aree e le attivitā
aeroportuali sono stabilite dalle commissioni di cui all'articolo 5, comma 1,
del decreto ministeriale del 31 ottobre 1997, secondo i seguenti criteri:
a) le curve isofoniche devono essere elaborate sulla base dei dati forniti da
ENAC, ENAV e societā di gestione, nell'ambito delle rispettive competenze, mediante
i pių avanzati modelli matematici validati dall'ANPA, tenendo conto delle rotte
di ingresso ed uscita dagli aeroporti, pubblicate sul volume AIP Italia, redatto
dall'ENAV;
b) le curve isofoniche devono essere riportate su cartografia in scala non inferiore
a 1:5.000;
c) i risultati ottenuti devono essere sottoposti ad analisi e misure di verifica,
al fine di introdurre eventuali azioni correttive in applicazione del successivo
articolo 3;
d) le procedure di cui alle lettere a) e b) possono essere ripetute per verificare
le ipotesi adottate, a seguito dell'attivitā di verifica di cui alla lettera
e);
e) le misure di cui alla lettera e), sono eseguite da tecnici competenti in
acustica ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 2, comma 6 e
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998.
Articolo 3
Procedure antirumore
1. Il vettore applica le procedure antirumore quando l'aeromobile manovra in
aria.
2. Le procedure antirumore seguono i criteri generali di seguito riportati:
a) ottimizzare le proiezioni al suolo delle rotte a tutela delle popolazioni
esposte;
b) disegnare le proiezioni al suolo delle rotte antirumore nelle fasi di decollo
e di atterraggio, in accordo con quanto previsto nel decreto ministeriale n.
38-T del 30 marzo 1998, da parte delle commissioni locali;
c) disegnare, in accordo a quanto indicato nel decreto ministeriale n. 38-T
del 30 marzo 1998 e nelle regolamentazioni ICAO, le rotte di partenza e di arrivo
in modo tale da essere percorse, fatte salve esigenze di sicurezza delle operazioni
di volo, da tutti gli aeromobili in possesso di certificazione conforme al decreto
ministeriale del 3 dicembre 1983 e successive modificazioni;
d) recepire integralmente e senza modificazioni i profili di atterraggio e decollo
come definiti dalla normativa ICAO;
e) utilizzare la spinta inversa superiore al minimo nei soli casi di necessita'.
3. Per ogni aeroporto dovranno essere definite aree idonee alle prove motori,
nelle quali devono essere osservati i seguenti criteri generali:
a) i tempi di prova motore devono essere contenuti il pių possibile e comunque
le prove devono essere svolte in accordo con quanto previsto dai manuali tecnici;
b) l'orientamento del velivolo deve ridurre al massimo possibile la generazione
di rumore verso le zone abitate;
c) adeguati schermi fonoassorbenti e/o fonoisolanti possono essere utilizzati
per la riduzione del rumore immesso in corrispondenza di luoghi abitati.
4. Le procedure antirumore sono definite per ogni aeroporto aperto al traffico
civile, secondo i criteri del presente decreto, dalle commissioni di cui all'articolo
5, comma 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 1997, ed adottate dal direttore
della circoscrizione aeroportuale ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto
ministeriale 31 ottobre 1997.
Articolo 4
Confini delle aree di rispetto
1. Le commissioni di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto ministeriale del
31 ottobre 1997, definiscono, sulla base dei criteri generali, stabiliti nel
presente decreto, nell'ambito di ciascun aeroporto aperto al traffico civile,
i confini delle tre aree di rispetto: zona A, zona B, zona C tenendo conto del
piano regolatore aeroportuale, degli strumenti di pianificazione territoriale
e urbanistica e delle procedure antirumore adottate con provvedimento del direttore
della circoscrizione aeroportuale.
2. Nella definizione di tali procedure, le predette commissioni dovranno tenere
conto delle regolamentazioni recepite nell'ordinamento nazionale con decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 38-T, 30 marzo 1998.
3. All'interno delle tre suddette zone devono essere rispettati i limiti di
rumorositāstabiliti dall'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale del 31
ottobre 1997, e definiti in termini di valori dell'indice L va .
4. Le modalitā di calcolo dell'indice L va , la strumentazione e la metodologia
di misura del rumore aeroportuale ai fini del calcolo dell'indice L va e della
sua verifica, sono riportati negli allegati A e B del decreto ministeriale del
31 ottobre 1997 e nel decreto ministeriale del 20 maggio 1999 recante "Criteri
per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli
di inquinamento acustico in prossimitādegli aeroporti nonché criteri per la
classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico".
Articolo 5
Piani regolatori e di sviluppo aeroportuali
1. In caso di non coincidenza dei piani regolatori comunali, con i piani regolatori e di sviluppo aeroportuali e le deliberazioni delle commissioni previste dall'articolo 5 del decreto ministeriale del 31 ottobre 1997, il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, ovvero le Regioni o le Province autonome interessate, convocano un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 6
Regolamentazione dell'attivitā urbanistica nelle aree di rispetto
1. Per gli usi del suolo negli intorni aeroportuali, i piani regolatori comunali
e loro varianti sono adeguati alle indicazioni di cui all'articolo 7, comma
1, del decreto ministeriale del 31 ottobre 1997 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica n. 267 del 15 novembre 1997).
2. Nella zona A di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale del
31 ottobre 1997 deve essere effettuata una classificazione del territorio comunale
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997
(pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 280 del 1 dicembre
1997) compatibile con il limite di rumorositāprevisto per tale zona dal medesimo
decreto.
3. I nuovi insediamenti realizzati nelle aree di rispetto devono attenersi alle
prescrizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre
1997 recante "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto verrāpubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana.
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*La
presente pubblicazione non
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