DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n.194* |
testo in vigore dal: 8-10-2005 |
Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
giugno 2002,
relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale;
Vista la legge Comunitaria del 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni
per
l'adeguamento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee
(Legge comunitaria 2003);
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro sull'inquinamento
acustico, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e successive modificazioni,
concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente,
e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
recante il
nuovo codice della strada;
Visto il decreto legislativo del 18 febbraio 2005, n. 59, di attuazione della
direttiva
96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27
maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28
agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30 giugno 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente
e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia
e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e per gli
affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Finalità e campo di applicazione
1. Il presente decreto, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti
nocivi dell'esposizione
al rumore ambientale, compreso il fastidio, definisce le competenze e le procedure
per:
a) l'elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche
di cui
all'articolo 3;b) l'elaborazione e l'adozione dei piani di azione di cui all'articolo
4, volti ad evitare e a
ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli
di
esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonchè
ad evitare aumenti
del rumore nelle zone silenziose;c) assicurare l'informazione e la partecipazione
del pubblico in merito al rumore
ambientale ed ai relativi effetti. 2. Il presente decreto non si applica al
rumore generato dalla persona esposta, dalle
attività domestiche, proprie o del vicinato, nè al rumore sul
posto di lavoro prodotto dalla
stessa attività lavorativa o a bordo dei mezzi di trasporto o dovuto
ad attività militari svolte
nelle zone militari. 3. Laddove non esplicitamente modificate dal presente decreto,
si applicano le disposizioni
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, nonchè
la normativa
vigente in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo
dall'inquinamento acustico adottata in attuazione della citata legge n. 447
del 1995.
Avvertenza:
Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale – del 13 ottobre 2005 si procederà
alla
ripubblicazione del testo del presente decreto legislativo, corredato delle
relative note, ai
sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente
della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con decreto
del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «agglomerato»: area urbana, individuata dalla regione o provincia
autonoma
competente, costituita da uno o più centri abitati ai sensi dell'articolo
3 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, contigui fra
loro e la cui
popolazione complessiva è superiore a 100.000 abitanti;
b) «aeroporto principale»: un aeroporto civile o militare aperto
al traffico civile in cui si
svolgono più di 50.000 movimenti all'anno, intendendosi per movimento
un'operazione di
decollo o di atterraggio. Sono esclusi i movimenti a fini addestrativi su aeromobili
definiti
leggeri ai sensi della regolamentazione tecnica nazionale;
c) «asse ferroviario principale»: una infrastruttura ferrovia su
cui transitano ogni anno più
di 30.000 treni;
d) «asse stradale principale»: un'infrastruttura stradale su cui
transitano ogni anno più di
3.000.000 di veicoli;
e) «descrittore acustico»: la grandezza fisica che descrive il rumore
ambientale in
relazione ad uno specifico effetto nocivo;
f) «determinazione»: qualsiasi metodo per calcolare, predire, stimare
o misurare il valore
di un descrittore acustico od i relativi effetti nocivi;
g) «effetti nocivi»: gli effetti negativi per la salute umana;
h) «fastidio»: la misura in cui, sulla base di indagini sul campo
e di simulazioni, il rumore
risulta sgradevole a una comunità di persone;
i) «Lden (livello giorno-sera-notte)»: il descrittore acustico relativo
all'intera giornata, di cui
all'allegato 1;
l) «Lday (livello giorno)»: il descrittore acustico relativo al
periodo dalle 06:00 alle 20:00;
m) «Levening (livello sera)»: il descrittore acustico relativo al
periodo dalle 20:00 alle
22:00;
n) «Lnight (livello notte)»: il descrittore acustico relativo al
periodo dalle 22.00 alle 06.00;
o) «mappatura acustica»: la rappresentazione di dati relativi a
una situazione di rumore
esistente o prevista in una zona, relativa ad una determinata sorgente, in funzione
di un
descrittore acustico che indichi il superamento di pertinenti valori limite
vigenti, il numero di
persone esposte in una determinata area o il numero di abitazioni esposte a
determinati
valori di un descrittore acustico in una certa zona;p) «mappa acustica
strategica»: una mappa finalizzata alla determinazione
dell'esposizione globale al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti
di rumore
ovvero alla definizione di previsioni generali per tale zona;
q) «piani di azione»: i piani destinati a gestire i problemi di
inquinamento acustico ed i
relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione;
r) «pianificazione acustica»: il controllo dell'inquinamento acustico
futuro mediante attività
di programmazione, quali la classificazione acustica e la pianificazione territoriale,
l'ingegneria dei sistemi per il traffico, la pianificazione dei trasporti, l'attenuazione
del
rumore mediante tecniche di insonorizzazione ed il controllo dell'emissione
acustica delle
sorgenti;
s) «pubblico»: una o più persone fisiche o giuridiche e le
associazioni, le organizzazioni o i
gruppi di dette persone;
t) «rumore ambientale»: i suoni indesiderati o nocivi in ambiente
esterno prodotti dalle
attività umane, compreso il rumore emesso da mezzi di trasporto, dovuto
al traffico
veicolare, al traffico ferroviario, al traffico aereo e proveniente da siti
di attività industriali;
u) «relazione dose-effetto»: la relazione fra il valore di un descrittore
acustico e l'entità di
un effetto nocivo;
v) «siti di attività industriale»: aree classificate V o
VI ai sensi delle norme vigenti in cui
sono presenti attività industriali quali quelle definite nell'allegato
1 al decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59;
z) «valori limite»: un valore di Lden o Lnight e, se del caso, di
Lday e Levening il cui
superamento induce le autorità competenti ad esaminare o applicare provvedimenti
di
attenuazione del rumore; i valori limite possono variare a seconda della tipologia
di
rumore, dell'ambiente circostante e del diverso uso del territorio; essi possono
anche
variare riguardo a situazioni esistenti o nuove come nel caso in cui cambi la
sorgente di
rumore o la destinazione d'uso dell'ambiente circostante;
aa) «zona silenziosa di un agglomerato»: una zona delimitata dall'autorità
comunale nella
quale Lden, o altro descrittore acustico appropriato relativo a qualsiasi sorgente
non superi
un determinato valore limite;
bb) «zona silenziosa esterna agli agglomerati»: una zona delimitata
dalla competente
autorità che non risente del rumore prodotto da infrastrutture di trasporto,
da attività
industriali o da attività ricreative.
Art. 3. Mappatura acustica e mappe acustiche strategiche
1. Entro il 30 giugno 2007:
a) l'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma elabora
e trasmette alla
regione o alla provincia autonoma competente le mappe acustiche strategiche,
nonchè i
dati di cui all'allegato 6, relativi al precedente anno solare, degli agglomerati
con più di
250.000 abitanti;
b) le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle
relative infrastrutture
elaborano e trasmettono alla regione o alla provincia autonoma competente la
mappatura
acustica, nonchè i dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente
anno solare, degli assi
stradali principali su cui transitano più di 6.000.000 di veicoli all'anno,
degli assi ferroviari
principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno e degli
aeroporti principali. Nel
caso di infrastrutture principali che interessano più regioni gli stessi
enti trasmettono la
mappatura acustica ed i dati di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture
al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome
competenti.
2. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture
ricadenti negli
agglomerati di cui al comma 1, lettera a), la mappatura acustica prevista al
comma 1,lettera b),
nonchè i dati di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro
il 31 dicembre 2006
all'autorità individuata al comma 1, lettera a).
3. Entro il 30 giugno 2012:
a) l'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma elabora
e trasmette alla
regione o alla provincia autonoma competente le mappe acustiche strategiche
degli
agglomerati, nonchè i dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente
anno solare;
b) le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle
relative infrastrutture
elaborano e trasmettono alla regione o alla provincia autonoma competente la
mappatura
acustica, nonchè i dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente
anno solare, degli assi
stradali e ferroviari principali.
Nel caso di infrastrutture principali che interessano più regioni gli
stessi enti trasmettono la
mappatura acustica ed i dati di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture
al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome
competenti.
4. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture
ricadenti negli
agglomerati di cui al comma 3, lettera a), la mappatura acustica prevista al
comma 3,
lettera b), nonchè i dati di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro
il 31 dicembre 2011
all'autorità individuata al comma 3, lettera a).
5. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi 1
e 3 sono
elaborate in conformità ai requisiti minimi stabiliti all'allegato 4,
nonchè ai criteri stabiliti con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con i Ministeri
della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata,
da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto
conto anche
della normazione tecnica di settore.
6. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi 1
e 3 sono
riesaminate e, se necessario, rielaborate almeno ogni cinque anni dalla prima
elaborazione.
7. La regione o la provincia autonoma competente o, in caso di infrastrutture
principali che
interessano più regioni, il Ministero dell'ambiente e dalla tutela del
territorio verifica che le
mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 soddisfino
i
requisiti stabiliti al comma 5.
8. Nelle zone che confinano con altri Stati membri dell'Unione europea il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi delle dotazioni umane
e strumentali
disponibili a legislazione vigente, coopera con le autorità competenti
di detti Stati ai fini
della mappa acustica strategica di cui al presente articolo.
9. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie
disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 4. Piani d'azione
1. Entro il 18 luglio 2008:
a) l'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma, tenuto
conto dei risultati
delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, elabora e trasmette
alla regione od
alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato
6 per gli
agglomerati con più di 250.000 abitanti;
b) le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o
delle relative infrastrutture,
tenuto conto dei risultati della mappatura acustica di cui all'articolo 3, elaborano
e
trasmettono alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione
e le
sintesi di cui all'allegato 6, per gli assi stradali principali su cui transitano
più di 6.000.000
di veicoli all'anno, per gli assi ferroviari principali su cui transitano più
di 60.000 convogli
all'anno e per gli aeroporti principali. Nel caso di infrastrutture principali
che interessano
più regioni gli stessi enti trasmettono i piani d'azione e le sintesi
di cui all'allegato 6 relativia dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio ed alle regioni o
province autonome competenti.
2. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture
ricadenti negli
agglomerati di cui al comma 1, lettera a), i piani d'azione previsti al comma
1, lettera b),
nonchè le sintesi di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 18 gennaio
2008 all'autorità
individuata al comma 1 lettera a).
3. Entro il 18 luglio 2013:
a) l'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma, tenuto
conto dei risultati
delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, elabora e trasmette
alla regione od
alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato
6 per gli
agglomerati;
b) le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o
delle relative infrastrutture,
tenuto conto dei risultati della mappatura acustica di cui all'art. 3, elaborano
e trasmettono
alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi
di cui
all'allegato 6, per gli assi stradali e ferroviari principali. Nel caso di infrastrutture
principali
che interessano più regioni gli stessi enti trasmettono i piani d'azione
e le sintesi di cui
all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e
della tutela del
territorio ed alle regioni o province autonome competenti.
4. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture
ricadenti negli
agglomerati di cui al comma 3, lettera a), i piani d'azione previsti al comma
3, lettera b),
nonchè le sintesi di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 18 gennaio
2013 all'autorità
individuata al comma 3, lettera a).
5. I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 sono predisposti in conformità
ai requisiti minimi
stabiliti all'allegato 5, nonchè ai criteri stabiliti con decreto del
Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle infrastrutture
e dei
trasporti, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla
data di entrata in
vigore del presente decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di
settore.
6. L'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma competente
e le società
e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture
riesaminano e
rielaborano i piani d'azione di cui ai commi 1 e 3 ogni cinque anni e, comunque,
ogni
qualvolta necessario e in caso di sviluppi sostanziali che si ripercuotono sulla
situazione
acustica esistente.
7. La regione o la provincia autonoma competente o, in caso di infrastrutture
principali che
interessano più regioni, il Ministero dell'ambiente e dalla tutela del
territorio verifica che i
piani d'azione di cui ai commi 1 e 3 soddisfino i requisiti stabiliti al comma
5.
8. I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 recepiscono e aggiornano i piani
di contenimento
e di abbattimento del rumore prodotto per lo svolgimento dei servizi pubblici
di trasporto, i
piani comunali di risanamento acustico ed i piani regionali triennali di intervento
per la
bonifica dall'inquinamento acustico adottati ai sensi degli articoli 3, comma
1, lettera i), 10,
comma 5, 7 e 4, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
9. Restano ferme le disposizioni relative alle modalità, ai criteri ed
ai termini per l'adozione
dei piani di cui al comma 8 stabiliti dalla legge n. 447 del 1995 e dalla normativa
vigente in
materia adottate in attuazione della stessa legge n. 447 del 1995.
10. Nelle zone che confinano con altri Stati membri dell'Unione europea il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio coopera con le autorità competenti
di detti Stati ai
fini della elaborazione dei piani di azione di cui al presente articolo.
11. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie
disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 5. Descrittori acustici e loro applicazione
1. Ai fini dell'elaborazione e della revisione della mappatura
acustica e delle mappe
acustiche strategiche di cui all'articolo 3 sono utilizzati i descrittori acustici
Lden Lnight
calcolati secondo quanto stabilito all'allegato 1.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente
e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, sentita la
Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di
Bolzano, sono determinati, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 447 del 1995,
i criteri e gli
algoritmi per la conversione dei valori limite previsti all'articolo 2 della
stessa legge,
secondo i descrittori acustici di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorità individuata dalla
regione o provincia autonoma
e le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle
relative infrastrutture
possono utilizzare i dati espressi nei descrittori acustici previsti dalle norme
vigenti,
convertendoli nei descrittori Lden, e Lnight, sulla base dei metodi di conversione
definiti ai
sensi del comma 2, purché detti dati non risalgano a più di tre
anni.
4. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 si utilizzano i descrittori
acustici ed i
relativi valori limite determinati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 447
del 1995.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la
finanza pubblica.
Art. 6. Metodi di determinazione
1. I valori dei descrittori acustici Lden e Lnight di cui all'articolo
5, comma 1, e gli effetti
nocivi dell'inquinamento acustico sono stabiliti secondo i metodi di determinazione
e le
relazioni dose-effetto definiti rispettivamente all'allegato 2 ed all'allegato
3, nonchè sulla
base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di
concerto con i Ministri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti,
sentita la
Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del
presente decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di settore.
Art. 7. Comunicazioni alla Commissione europea e al Ministero dell'ambiente
e della tutela
del territorio
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio comunica alla Commissione:
a) entro il 30 ottobre 2005 e, successivamente ogni cinque anni, entro il 30
giugno, gli assi
stradali principali su cui transitano più di 6.000.000 di veicoli all'anno,
gli assi ferroviari
principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno, gli aeroporti
principali e gli
agglomerati con più di 250.000 abitanti;
b) entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente ogni cinque anni, gli altri
agglomerati e gli
altri assi stradali e ferroviari principali;
c) entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 3, commi 1, 3 e 6, i dati
relativi alle mappe
acustiche strategiche ed alle mappature acustiche previsti all'allegato 6;
d) entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 4, commi 1, 3 e 6, i dati
relativi ai piani
d'azione di cui all'allegato 6, nonchè i criteri adottati per individuare
le misure previste nei
piani stessi;
e) entro il 31 dicembre 2005, informazioni sui valori limite, espressi in Lden
e Lnight, in
vigore per il rumore del traffico veicolare, ferroviario ed aereo in prossimità
degli aeroporti,
nonchè i valori limite stabiliti per il rumore nei siti di attività
industriali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la regione o la provincia autonoma
competente e le
società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative
infrastrutture, per
quanto di competenza, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio:
a) entro il 30 settembre 2005 e, successivamente ogni cinque anni,
entro il 31 maggio, i
dati di cui al comma 1, lettera a);
b) entro il 30 novembre 2008 e, successivamente ogni cinque anni, i dati di
cui al comma
1, lettera b);
c) entro tre mesi dalle date stabilite all'articolo 3, commi 1, 3 e 6, i dati
relativi alle mappe
acustiche strategiche ed alle mappature acustiche previsti all'allegato 6;
d) entro tre mesi dalle date stabilite all'articolo 4, commi 1, 3 e 6, i dati
relativi ai piani
d'azione di cui all'allegato 6, nonchè i criteri adottati per individuare
le misure previste nei
piani stessi.
Art. 8. Informazione e consultazione del pubblico
1. L'informazione relativa alla mappatura acustica e alle mappe acustiche strategiche
di
cui all'articolo 3 ed ai piani di azione di cui all'articolo 4 è resa
accessibile dall'autorità
pubblica in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio
1997, n. 39, e
successive modificazioni, anche avvalendosi delle tecnologie di telecomunicazione
informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili.
2. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 3, hanno l'obbligo di
elaborare i piani
d'azione comunicano, mediante avviso pubblico, le modalità con le quali
il pubblico può
consultare gli stessi piani; entro quarantacinque giorni dalla predetta comunicazione
chiunque può presentare osservazioni, pareri e memorie in forma scritta
dei quali i soggetti
proponenti i piani tengono conto ai fini della elaborazione dei piani stessi.
3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, i soggetti individuati allo stesso
comma 2
disciplinano ulteriori modalità di partecipazione del pubblico alla elaborazione
dei piani
d'azione.
Art. 9. Modifica degli allegati
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i
Ministri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata,
sono modificati gli allegati al presente decreto al fine di adeguarli alle disposizioni
adottate
a livello comunitario o a sopravvenute conoscenze tecniche.
Art. 10. Armonizzazione della normativa
1. Ai fini dell'adozione dei decreti di cui ai commi 3 e 4, con decreto del
Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro tre mesi dalla
data di entrata in
vigore del presente decreto, è istituito presso il Ministero dell'ambiente
e della tutela del
territorio, un comitato tecnico di coordinamento.
2. All'istituzione e al funzionamento del Comitato di cui al comma 1 si provvede
con le
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
La
partecipazione alle attività del comitato non dà luogo alla corresponsione
di alcun
compenso, indennità o rimborso spese.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con le
amministrazioni competenti, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro
un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le modifiche
necessarie per coordinare con le disposizioni del presente decreto la normativa
vigente in
materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento
acustico
adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 447 del 1995.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata, da emanare
entroun anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate
le modifiche
necessarie per coordinare con le disposizioni del presente decreto la normativa
vigente in
materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento
acustico
adottata ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 447 del 1995.
Art. 11. Sanzioni
1. Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle
relative infrastrutture
che non adempiono agli obblighi di cui agli articoli 3, commi 1 e 3, e 4, commi
1 e 3, sono
soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000
a euro
180.000 per ogni mese di ritardo.
2. Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle
relative infrastrutture
che non adempiono all'obbligo di cui agli articoli 3, comma 5, e 4, comma 5,
sono soggetti
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro
12.000.
3. Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle
relative infrastrutture
che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 2, sono soggetti
alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 30.000.
4. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
articolo
provvede la regione o la provincia autonoma competente, ad eccezione delle ipotesi
relative ad infrastrutture principali che interessano più regioni nonchè
di quelle previste al
comma 3 per le quali provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 agosto 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri;
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie;
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
Fini, Ministro degli affari esteri;
Castelli, Ministro della giustizia;
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze;
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Storace, Ministro della salute;
La Loggia, Ministro per gli affari regionali;
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato 1 (art. 5, comma 1)
Descrittori acustici
1. Definizione del livello giorno-sera-notte (day-evening-night level) Lden.
1.1. Il livello (giorno-sera-notte) Lden in decibel (dB), è definito
dalla seguente formula:
Lday/10 (Levening+5)/10 (Lnight+10)/10
Lden=10lg[(14x10 + 2x10 + 8x10 )/24]
dove:
a) Lden è il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato «A»,
determinato
sull'insieme dei periodi giornalieri di un anno solare;
b) Lday è il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato «A»,
definito alla norma
ISO 1996-2: 1987, determinato sull'insieme dei periodi diurni di un anno solare;
c) Levening è il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato
«A», definito alla
norma ISO 1996-2: 1987, determinato sull'insieme dei periodi serali di un anno
solare;
d) Lnight è il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato
«A», definito alla
norma ISO 1996-2: 1987, determinato sull'insieme dei periodi notturni di un
anno solare;
dove, per tener conto delle condizioni sociologiche, climatiche ed economiche
presenti sul
territorio nazionale, i periodi vengono fissati in:
a) periodo giorno-sera-notte: dalle 6.00 alle 6.00 del giorno successivo, a
sua volta così
suddiviso:
1) periodo diurno: dalle 06.00 alle 20.00;
2) periodo serale: dalle 20.00 alle 22.00;
3) periodo notturno: dalle 22.00 alle 06.00;
b) l'anno è l'anno di osservazione per l'emissione acustica e un anno
medio sotto il profilo
meteorologico;
dove si considera il suono incidente e si tralascia il suono riflesso dalla
facciata
dell'abitazione considerata.
La determinazione di Lday, Levening, Lnight sull'insieme dei periodi diurni,
serali e notturni
potrà avvenire attraverso l'applicazione di tecniche previsionali e/o
di campionamento
statistico.
1.2. Il punto di misura per la determinazione di Lden e quindi di Lday, Levening,
Lnight,
dipende dall'applicazione:
a) nel caso del calcolo ai fini della mappatura acustica strategica in termini
di esposizione
al rumore all'interno e in prossimità degli edifici, i punti prescelti
per il calcolo del rumore
sono posti ad un'altezza dal suolo di 4,0 + o - 0,2 m (3,8-4,2 m) e sulla facciata
più
esposta; a tale scopo la facciata più esposta è il muro esterno
rivolto verso la sorgente
specifica e più vicino ad essa; a fini diversi da quelli suddetti possono
essere operate
scelte diverse;
b) nel caso del rilevamento ai fini della mappatura acustica strategica in termini
di
esposizione al rumore all'interno e in prossimità degli edifici, i punti
di misura devono
essere posti ad un'altezza dal suolo di 4,0 + o - 0,2 m (3,8-4,2 m); possono
essere scelti
altri punti di misura, ma la loro altezza dal suolo non deve mai essere inferiore
a 1,5 m e i
risultati sono riportati ad un'altezza equivalente di 4 m;
c) per altri fini, quali la pianificazione acustica e la mappatura acustica,
possono essere
scelti altri punti di misura, ma la loro altezza dal suolo non deve mai essere
inferiore a 1,5
m, ad esempio nel caso di:
1) zone rurali con case a un solo piano;
2) elaborazione di misure locali atte a ridurre l'impatto acustico su abitazioni
specifiche;
3) mappatura acustica dettagliata di un'area limitata, con rappresentazione
dell'esposizione acustica di singole abitazioni.
2. Definizione del descrittore del rumore notturno.
2.1. lI descrittore del rumore notturno Lnight è il livello continuo
equivalente a lungo
termine ponderato «A», definito alla norma ISO 1996-2: 1987, relativo
a tutti i periodi
notturni di un anno solare, dove:
a) la notte è di 8 ore come definito al punto 1 del presente allegato;
b) l'anno è l'anno di osservazione per l'emissione acustica e un anno
medio sotto il profilo
meteorologico, come definito al paragrafo 1 del presente allegato;
c) è considerato il suono incidente, come descritto al punto 1 del presente
allegato;
d) il punto di misura è lo stesso usato per Lden.
3. Descrittori acustici supplementari.
3.1. In alcuni casi, oltre a Lden e Lnight e, se del caso, Lday e Levening,
può essere utile
usare speciali descrittori acustici con relativi valori limite. Ad esempio nelle
circostanze
seguenti:
a) la sorgente di rumore in questione è attiva solo per un tempo parziale,
ad esempio
meno del 20% rispetto al totale dei periodi diurni di un anno, al totale dei
periodi serali di
un anno o al totale dei periodi notturni di un anno;
b) in media, in uno o più periodi considerati, si verifica un numero
esiguo di fenomeni
sonori, ad esempio meno di uno all'ora; ove si può intendere per fenomeno
sonoro un
evento di durata inferiore a cinque minuti, ad esempio il passaggio di un treno
o di un
aeromobile;
c) il rumore ha forti componenti di bassa frequenza;
d) Lamax, o SEL (livello di esposizione a un suono) ai fini della protezione
durante il
periodo notturno in caso di picchi di rumore;
e) protezione supplementare nel fine settimana o in particolari stagioni dell'anno;
f) protezione supplementare nel periodo diurno;
g) protezione supplementare nel periodo serale;
h) una combinazione di rumori da diverse sorgenti;
i) zone silenziose esterne agli agglomerati;
l) il rumore contiene forti componenti tonali;
m) il rumore contiene forti componenti impulsive.
Allegato 2 (art. 6)
Metodi di determinazione dei descrittori acustici
1. Introduzione.
1.1. I valori di Lden e Lnight possono essere determinati, nel punto prescelto,
mediante
calcolo o misurazione. Per le previsioni è applicabile solo il calcolo.
2. Metodi di calcolo di Lden e Lnight.
2.1. I metodi di calcolo utilizzabili, in attesa dell'emanazione dei decreti
di cui all'art. 6,
sono i seguenti:
a) per il rumore dell'attività industriale: ISO 9613-2:«Acoustics
- Attenuation of sound propagation outdoors, Part 2;
General method of calculation». Possono essere ottenuti dati di rumorosità
(dati di
ingresso) idonei a questa metodologia mediante una delle seguenti tecniche di
rilevamento:
1) ISO 8297: 1994 «Acoustics - Determination of sound power levels of
multisource
industrial plants for evaluation of sound pressure levels in the environment
- Engineering
method»;
2) EN ISO 3744: 1995 «Acoustics - Determination of sound power levels
of noise using
sound pressure - Engineering method in an essentially free field over a reflecting
plane»;
3) EN ISO 3746: 1995 «Acoustics - Determination of sound power levels
of noise sources
using an enveloping measurement surface over a reflecting plane»;
b) per il rumore degli aeromobili: documento 29 ECAC. CEAC «Report on
Standard
Method of Computing Noise Contours around Civil Airports», 1997. Tra i
diversi approcci
per la modellizzazione delle linee di volo, va usata la tecnica di segmentazione
di cui alla
sezione 7.5 dei documento 29 ECAC. CEAC;
c) per il rumore del traffico veicolare: metodo di calcolo ufficiale francese
«NMPB-Routes-
96 (SETRACERTU-LCPC-CSTB)», citato nell'«Arreªtè du
5 mai 1995 relatif au bruit des
infrastructures routieres, Journal Officiel du 10 mai 1995, article 6»
e nella norma francese
«XPS 31-133». Per i dati di ingresso concernenti l'emissione, questi
documenti fanno capo
al documento «Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prevision
des niveaux
sonores, CETUR 1980»;
d) per il rumore ferroviario: metodo di calcolo ufficiale dei Paesi Bassi pubblicato
in
«Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai '96, Ministerie Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 November 1996».
2.2. I metodi di cui al punto 2.1 devono essere adeguati alla definizione di
Lden ed Lnight
secondo quanto definito dalla raccomandazione della Commissione del 6 agosto
2003,
n.2003/613/CE.
3. Metodi di misurazione di Lden e Lnight.
3.1. Per le operazioni di misura dei descrittori di cui all'allegato 1 si fa
riferimento alle
norme ISO 1996-2: 1987 e ISO 1996-1: 1982.
3.2. I dati delle misurazioni effettuate di fronte a una facciata o a un altro
elemento
riflettente devono essere corretti per escludere il contributo del riflesso
di tale facciata o
elemento. In linea generale ciò comporta una correzione di - 3 dB per
le misurazioni.
Allegato 3 (art. 6)
Metodi di determinazione degli effetti nocivi
1. Le relazioni dose-effetto sono impiegate per determinare gli effetti del
rumore sulla
popolazione e sono valutate attraverso:
a) la relazione tra fastidio e Lden per il rumore del traffico veicolare, ferroviario
e degli
aeromobili nonchè dell'attività produttiva;
b) la relazione tra disturbi del sonno e Lnight per il rumore del traffico veicolare,
ferroviario
e degli aeromobili nonchè dell'attività produttiva.
1.2. Se necessario sono formulate specifiche relazioni dose-effetto per:
a) le abitazioni con speciale insonorizzazione quali definite nell'allegato
6;
b) le abitazioni con una facciata silenziosa quali definite nell'allegato 6;
c) climi/culture diversi;
d) gruppi vulnerabili della popolazione; e) rumore tonale dell'attività
industriale;
f) rumore impulsivo dell'attività industriale e altri casi speciali.
Allegato 4 (art. 3, comma 5)
Requisiti minimi per la mappatura acustica e per le mappe acustiche strategiche
1. La mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche costituiscono una
rappresentazione di dati relativi ad uno dei seguenti aspetti:
a) la situazione di rumore esistente o prevista in funzione di un descrittore
acustico;
b) il numero stimato di edifici abitativi, scuole e ospedali di una determinata
zona che
risultano esposti a specifici valori di un descrittore acustico;
c) il numero stimato delle persone che si trovano in una zona esposta al rumore;
d) il superamento di un valore limite, utilizzando i descrittori acustici di
cui all'art. 5.
2. La mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche possono essere presentate
al
pubblico in forma di:
a) grafici;
b) dati numerici in tabulati;
c) dati numerici in formato elettronico.
3. Le mappe acustiche strategiche relative agli agglomerati riguardano in particolar
modo il
rumore emesso:
a) dal traffico veicolare;
b) dal traffico ferroviario;
c) dal traffico aeroportuale;
d) dai siti di attività industriale, inclusi i porti.
4. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica fungono da base per:
a) i dati da trasmettere alla Commissione ai sensi dell'art. 7;
b) l'informazione da fornire ai cittadini ai sensi dell'art. 8;
c) i piani d'azione ai sensi dell'art. 4.
5. I requisiti minimi per le mappe acustiche strategiche e per la mappatura
acustica, in
relazione ai dati da trasmettere alla Commissione, figurano nell'allegato 6,
punti 1.5, 1.6,
2.5, 2.6 e 2.7.
6. Per l'informazione ai cittadini ai sensi dell'art. 8 e per l'elaborazione
di piani d'azione ai
sensi dell'art. 4 sono necessarie informazioni supplementari e più particolareggiate,
come:
a) una rappresentazione grafica;
b) mappe che visualizzano i superamenti dei valori limite;
c) mappe di confronto, in cui la situazione esistente è confrontata a
svariate possibili
situazioni future;
d) mappe che visualizzano il valore di un descrittore acustico a un'altezza
diversa da 4 m,
ove opportuno;
e) la descrizione delle strumentazioni e delle tecniche di misurazione impiegate
per la sua
redazione, nonchè la descrizione dei modelli di calcolo impiegati e della
relativa
accuratezza.7. La mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche ad uso
locale o nazionale
devono essere tracciate utilizzando un'altezza di misurazione di 4 m e intervalli
di livelli di
Lden e Lnight di 5 dB come definito nell'allegato 6.
8. Per gli agglomerati devono essere tracciate mappature acustiche distinte
per il rumore
del traffico veicolare, ferroviario, aereo e dell'attività industriale.
Possono essere aggiunte
mappature relative ad altre sorgenti di rumore.
Allegato 5 (art. 4, comma 5)
Requisiti minimi dei piani d'azione
1. I piani d'azione devono comprendere almeno i seguenti elementi:
a) una descrizione dell'agglomerato, degli assi stradali e ferroviari principali
o degli
aeroporti principali e delle altre sorgenti di rumore da prendere in considerazione;
b) l'autorità competente;
c) il contesto giuridico;
d) qualsiasi valore limite in vigore ai sensi dell'art. 5;
e) una sintesi dei risultati della mappatura acustica;
f) una valutazione del numero stimato di persone esposte al rumore, l'individuazione
dei
problemi e delle situazioni da migliorare;
g) un resoconto delle consultazioni pubbliche organizzate ai sensi dell'art.
8;
h) le misure antirumore già in atto e i progetti in preparazione;
i) gli interventi pianificati dalle autorità competenti per i successivi
cinque anni, comprese
le misure volte alla conservazione delle aree silenziose;
l) la strategia di lungo termine;
m) le informazioni di carattere finanziario, ove disponibili:
fondi stanziati, analisi costi- efficacia e costi-benefici;
n) disposizioni per la valutazione dell'attuazione e dei risultati del piano
d'azione.
2. Gli interventi pianificati dalle autorità nell'ambito delle proprie
competenze possono
comprendere, ad esempio:
a) pianificazione del traffico;
b) pianificazione territoriale;
c) accorgimenti tecnici a livello delle sorgenti;
d) scelta di sorgenti più silenziose;
e) riduzione della trasmissione del suono;
f) misure di regolamentazione o misure economiche o incentivi.
3. I piani d'azione devono comprendere stime in termini di riduzione del numero
di persone
esposte (fastidio, disturbi del sonno o altro).
4. Ai piani d'azione deve essere allegata una sintesi non tecnica di facile
consultazione per
il pubblico.
Allegato 6 (art. 7, comma 1)
Dati da trasmettere alla Commissione
I dati da trasmettere alla Commissione sono i seguenti:
1) Per gli agglomerati:1.1) una descrizione concisa dell'agglomerato: ubicazione,
dimensioni, numero di abitanti;
1.2) l'autorità competente;
1.3) i programmi di contenimento del rumore attuati in passato e le misure antirumore
in
atto;
1.4) i metodi di calcolo o di misurazione applicati;
1.5) il numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di persone che vivono
nelle
abitazioni esposte a ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di Lden in
dB a 4 m di altezza
sulla facciata più esposta: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, &62;75, con
distinzione fra rumore
del traffico veicolare, ferroviario e aereo o dell'attività industriale.
Le cifre vanno
arrotondate al centinaio per eccesso o per difetto: (ad esempio: 5.200 = tra
5.150 e 5.249;
100 = tra 50 e 149; 0 = meno di 50). Si dovrebbe, inoltre, precisare, ove possibile.
e opportuno, quante persone negli intervalli di cui sopra occupano abitazioni
dotate di:
a) insonorizzazione speciale dal particolare rumore in questione, ossia insonorizzazione
speciale degli edifici da uno o più tipi di rumore ambientale, in combinazione
con gli
impianti di ventilazione o condizionamento di aria del tipo che consente di
mantenere
elevati valori di insonorizzazione dal rumore ambientale;
b) una facciata silenziosa, ossia la facciata delle abitazioni in cui il valore
di Lden a 4 m di
altezza dal suolo e a 2 m di distanza dalla facciata, per i rumori emessi da
una specifica
sorgente, sia inferiore di oltre 20 dB a quello registrato sulla facciata avente
il valore più
alto di Lden. Si dovrebbe, inoltre, precisare in che misura gli assi stradali
e ferroviari
principali e gli aeroporti principali, come definiti all'art. 2, contribuiscono
ai fenomeni
summenzionati;
1.6) il numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di persone che occupano
abitazioni
esposte a ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di Lnight in dB a 4 m
di altezza sulla
facciata più esposta: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, & 62;70, con distinzione
fra rumore del
traffico veicolare, ferroviario e aereo o dell'attività industriale.
Questi dati potranno altresì
essere valutati per la fascia 45-49 anteriormente al 18 luglio 2009. Si dovrebbe
inoltre
precisare, ove possibile e opportuno, quante persone negli intervalli di cui
sopra occupano
abitazioni dotate di:
a) insonorizzazione speciale dal particolare rumore in questione, secondo la
definizione di
cui al punto 1.5, lettera a);
b) una facciata silenziosa, secondo la definizione di cui al punto 1.5 lettera
b). Si dovrebbe
precisare, inoltre, in che misura gli assi stradali e ferroviari principali
e gli aeroporti
principali contribuiscono ai fenomeni summenzionati;
1.7) le mappe strategiche in forma di grafico devono presentare almeno le curve
di livello
60, 65, 70 e 75 dB;
1.8) una sintesi del piano d'azione che contempli tutti gli aspetti pertinenti
di cui all'allegato
5 e che non superi le dieci cartelle;
2) Per gli assi stradali e ferroviari principali e gli aeroporti principali:
2.1) una descrizione generale della strada, della ferrovia o dell'aeroporto:
ubicazione,
dimensioni e flussi di traffico;
2.2) una caratterizzazione dell'area circostante:
agglomerati, paesi, campagna o altro, informazioni su assetto territoriale,
altre principali
sorgenti di rumore;
2.3) i programmi di contenimento del rumore attuati in passato e le misure antirumore
in
atto;
2.4) i metodi di calcolo o di misurazione applicati;
2.5) il numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di persone che occupano
abitazioni
situate al di fuori degli agglomerati esposte a ciascuno dei seguenti intervalli
di livelli di
Lden in dB a 4 m di altezza e sulla facciata più esposta: 55-59, 60-64,
65-69, 70-74, & 62;75. Si dovrebbe inoltre precisare, ove possibile e opportuno,
quante persone negli
intervalli di cui sopra occupano abitazioni dotate di:
a) insonorizzazione speciale dal particolare rumore in questione, secondo la
definizione di
cui al punto 1.5, lettera a);
b) una facciata silenziosa, secondo la definizione di cui al punto 1 .5, lettera
b);
2.6) il numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di persone che occupano
abitazioni
situate al di fuori degli agglomerati urbani esposte a ciascuno dei seguenti
intervalli di
livelli di Lnight in dB a 4 m di altezza sulla facciata più esposta:
50-54, 55-59, 60-64, 65-
69, & 62;70. Questi dati potranno altresì essere valutati per la
fascia 45-49 anteriormente
al 18 luglio 2009. Si dovrebbe, inoltre, precisare, ove possibile e opportuno,
quante
persone negli intervalli di cui sopra occupano abitazioni dotate di:
a) insonorizzazione speciale dal particolare rumore in questione, secondo la
definizione di
cui al punto 1.5, lettera a);
c) una facciata silenziosa, secondo la definizione di cui al punto 1.5, lettera
b);
2.7) la superficie totale, in km2, esposta a livelli di Lden rispettivamente
superiori a 55, 65
e 75 dB. Occorre inoltre fornire il numero totale stimato, arrotondato al centinaio,
di
abitazioni e il numero totale stimato di persone, arrotondato al centinaio,
presenti in
ciascuna zona. Le cifre includono gli agglomerati.
Occorre rappresentare anche le curve di livello 55 e 65 dB su una o più
mappe, che
devono comprendere informazioni sull'ubicazione di paesi, città e agglomerati
all'interno
delle curve di livello;
2.8) una sintesi del piano d'azione che contempli tutti gli aspetti pertinenti
di cui all'allegato
5 e che non superi le dieci cartelle.
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*La
presente pubblicazione non
ha valore di testo ufficiale: |